A che cosa serve l’identità digitale senza il domicilio elettronico?

domicilio digitaleAbbiamo letto nei mesi scorsi le dichiarazioni del premier Matteo Renzi sul futuro “PIN unico” del cittadino per accedere alle proprie pratiche online.

Siamo sicuri che questa novità basti per far decollare la digitalizzazione dei rapporti tra cittadino e PA?

L’identità di un soggetto – persona o impresa – non è da sola sufficiente per permettere la gestione  completamente in modalità digitale dei propri rapporti con la Pubblica Amministrazione; solo per fare qualche esempio banale, la quasi totalità delle istanze presentate presuppongono poi una successiva risposta da consegnare al richiedente.

Mentre per inviare una richiesta alla PA si possono utilizzare i vari canali – PEC, portali tematici, ecc. – che canale può utilizzare la PA per comunicare l’esito della richiesta?

Al momento attuale, l’unico canale a cui è riconosciuta validità giuridica è la spedizione postale, di tipo tradizionale o con raccomandata con ricevuta di ritorno  in tutti quei casi in cui occorre avere la certezza che il soggetto abbia ricevuto la comunicazione.

Sul versante “digitale”, lo strumento previsto dalla normativa che ha i medesimi effetti della raccomandata a.r. è la Posta Elettronica Certificata – PEC.

Purtroppo, la storia della PEC è emblematica di come sia complesso diffondere l’innovazione, e del fatto che, se si vogliono avere dei risultati, è necessaria una progettazione capillare: in una prima fase, all’epoca dell’attivazione del Protocollo Informatico (2004), era stata prevista come strumento principale per la trasmissione di documenti tra le Pubbliche Amministrazione, poi con il cd. decreto Brunetta (DL 185/2008)  fu data la possibilità a tutti i cittadini di richiedere una casella PEC gratuita.

In un secondo momento, l’obbligo di avere una PEC è stato esteso ai professionisti iscritti ad un Ordine e tutte le imprese, e recentemente anche alle imprese individuali: l’indirizzo deve essere pubblicato e reso disponibile attraverso la banca dati del Registro delle Imprese.

Con  l’art. 14 del DL 69/2013 è stata introdotta una specifica disposizione che prevede il domicilio digitale: infatti  “All’atto della richiesta del documento unificato, ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell’articolo 3-bis del codice dell’amministrazione digitale, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.”

Si fa poi rinvio ad un successivo decreto del Ministro dell’interno verranno stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta del documento unificato.

L’operatività di questa disposizione non è chiara, perchè sembra collegata all’attivazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), o al documento unificato, del quale non si conoscono tempi di attuazione.

Un passaggio importante per la completa attuazione del domicilio digitale è la modalità di consultazione degli indirizzi: allo stato attuale della normativa, questi sono i Registri previsti:

  1. ANPR – ancora in fase di realizzazione, che dovrebbe raccogliere gli attuali indirizzi CEC PAC assegnati ai cittadini;

  2. INI PEC – previsto dall’art. 6 bis del CAD e dal successivo DM 19/3/2013, che raggruppa gli indirizzi di imprese e professionisti iscritti ad albi e collegi;

  3. INDICE PA – previsto dall’art. 57 bis Del D. Lgs. 82/2005, che costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici;

  4. REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)- regolamentato dal DM 44/2011, gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei seguenti soggetti:

  • appartenenti ad un ente pubblico;

  • professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;

  • ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

e sarà utilizzato per le notifiche degli atti giudiziari.

Fondamentale per l’utilizzo del domicilio digitale è l’accessibilità e la facilità di consultazione di questi registri, perchè sono destinati a diventare importanti come lo era l’elenco telefonico nell’era del telefono, oltre alla possibilità di estrazione automatica di indirizzi per gruppi di soggetti; a questo proposito, è prevista l’estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dal CAD – che non risultano ancora essere state emesse.

Sempre nel DM 19/3/2013 si dispone che che, al fine di facilitare l’utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni.

Il recente disegno di legge sulla Pubblica Amministrazione (DDL 1557, presentato al Senato in data 23/7/2014 e attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali), si limita a prevedere che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi, “uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità on line alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all’erogazione dei servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l’invio in modalità telematiche.”

Sembra l’ennesima occasione persa per il completamento della digitalizzazione!

 

Che conseguenze ha la mancata attuazione del domicilio digitale?

Per vedere l’impatto economico di ciò di cui stiamo parlando, basta consultare ad esempio le spese dello Stato (Pubblica Amministrazione centrale), interrogando la banca dati SIOPE, recentemente resa consultabile anche in formato Open Data.

Proviamo a vedere quanto hanno speso nel 2013 le Amministrazioni Centrali per acquisto di carta, spese postali e per spese di stampa:

CARTA

   1.672.949,85

ONERI POSTALI E TELEGRAFICI

56.095.869,96

STAMPATI

46.136.579,66

Possiamo presupporre che – in particolare per le spese postali – la cifra potrebbe essere anche più che raddoppiata nel caso delle Amministrazioni Locali, e quindi si arriverebbe ad una somma complessiva di 100 milioni di Euro.

Probabilmente se tutti i cittadini italiani avessero un domicilio digitale, le cifre che si spendono ora, sarebbero più che dimezzate, e questo per tutte le Amministrazioni, raggiungendo un risparmio di almeno 50 milioni di Euro.

Un’altra implicazione del domicilio digitale riguarda anche la notifica degli atti al di fuori dell’attività processuale, che comporta da un lato l’intervento specifico di operatori delle PA esclusivamente dedicati a questo servizio, e altri costi diretti, come ad esempio la spedizione con raccomandata a.r.; solitamente le spese di notifica sono poste a carico degli enti interessati, che nella maggior parte dei casi vengono poi addebitate agli utenti (come nel caso delle contravvenzioni al Codice della Strada).

Il domicilio digitale è infatti previsto anche dal Codice di Procedura Civile (Cpc), proprio in tema di notifiche: infatti l’art. 138 Cpc prevede espressamente l’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di un documento informatico, in assenza del quale l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale.

Su richiesta, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica (mail semplice) dichiarato dal destinatario della notifica.

Inoltre, l’art. 149 bis Cpc, introdotto dal DL. 193/2009 e modificato dal DL. 179/2012,  prevede esplicitamente che “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo; l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.”

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, e al documento notificato sono allegate le ricevute di invio e di consegna che attestano la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Per inciso, sempre sul tema della PEC, l’art. 65, comma  1, lettera c-bis), del CAD, introduce anche un tipo particolare che comprende anche il riconoscimento del soggetto titolare, e quindi potrebbe sostituire l’utilizzo della firma digitale (cd. PEC ID);  il successivo DPCM 27 settembre 2012 ne ha regolato le caratteristiche, ma non risulta sia ai stato attuato.

Confrontando l’identità digitale con il domicilio sotto forma di PEC, si pone anche il problema della mancata interoperabilità del domicilio digitale con gli altri Stati dell’Unione Europea, perchè la Posta Elettronica Certificata è una realtà solo italiana: a differenza di quanto invece accade con l’identità digitale, che rientra in una normativa europea, così che chiunque appartiene ad uno stato membro possa presentare richieste ad un qualsiasi altro Stato dell’UE.

Partendo da queste considerazioni, il domicilio digitale diventa un passaggio imprescindibile per arrivare ad una completa digitalizzazione dei rapporti tra cittadino e PA, rappresenta il tassello mancante per completare il quadro delle comunicazioni digitali, e soprattutto la sua attuazione potrebbe comportare un elevato risparmio di risorse umane e di costi da parte di tutte le Amministrazioni, e quindi in ultima istanza, anche per tutti i cittadini.

Inoltre il domicilio digitale – se reso obbligatorio per tutti i cittadini, come lo è già per imprese e professionisti – potrebbe rappresentare la svolta verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, ovviamente accompagnando il processo di innovazione con azioni di supporto delle categorie più svantaggiate (anziani, stranieri, persone con difficoltà) verso l’utilizzo del web, anche con l’aiuto di intermediari.

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