Il bollo sull’atto informatico: un timido inizio di semplificazione?

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Partendo dal presupposto che le tasse vengono sempre pagate malvolentieri, probabilmente ce ne sono lacune più “odiose” di altre: e tra queste sicuramente rientra l’imposta di bollo sulle richieste e sugli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione.

E nel caso di richiesta inviata via web o atto informatico emesso dall’Amministrazione, il pagamento dell’imposta di bollo rischia anche di diventare un ostacolo in più, talvolta insormontabile, soprattutto per quanto riguarda il pagamento, ma anche riguardo al conteggio; senza questa ultima modifica, si doveva infatti applicare la Tariffa, nella parte in cui prevede che la marca da bollo va conteggiata ogni 4 fogli (quindi pagine del file).

È di pochi giorni fa una notizia apparsa sul Corriere di Bologna (12/1/2014), in cui l’amministratore delegato di una multinazionale svedese, con una sede del territorio bolognese, si lamenta perché ha dovuto pagare ben 272 Euro corrispondenti ad altrettante marche da bollo per ritirare un’autorizzazione – che forse non era informatica, o che comunque era stata fatta prima dell’entrata in vigore della modifica normativa sull’imposta di bollo sull’atto informatico.

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Con la L. di Stabilità n. 147/2013 è stata invece prevista una – forse inattesa – semplificazione, che una volta tanto può dare una mano alla digitalizzazione: infatti ai commi 591 e seguenti si dice esplicitamente che “Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis (cioè le istanze trasmesse per via telematica agli organi della Pubblica Amministrazione) e’ dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.

Del pari, lo stesso principio vale anche per gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione: e infatti al comma 594 si dice che “Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater (cioè i provvedimenti rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta) per via telematica dagli organi della Pubblica Amministrazione) è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.

Appare quindi una opportuna e quanto mai necessaria forma di semplificazione, che si traduce anche nel riconoscimento di un minimo beneficio economico nei confronti di chi invia una richiesta o del destinatario di un atto informatico costituito da più di 4 pagine (si pensi ad esempio ad atti corposi, come un permesso di costruire o ad un’autorizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive).

Rimane invece il problema del pagamento dell’imposta, per cui è stata abrogata la previsione già a suo tempo contenuta nella L. di semplificazione (L. 4 aprile 2012, n. 35 – articolo 6-bis), secondo cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe emanato un provvedimento con cui venivano stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Ora nel comma 596 della L. 147/2013 la disposizione è stata praticamente ripetuta, prevedendo che “Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.”

Purtroppo le condizioni attuali non lasciano ben sperare sui tempi dell’effettiva attuazione, nonostante l’ennesima scadenza prevista dalla normativa (180 gg dall’entrata in vigore della L. di Stabilità, quindi entro il 29 giugno 2014!): si pensi solo che si parla di pagamento online, e quindi dovrebbe essere prevista una “piattaforma” che permetta a livello nazionale il pagamento del bollo con carta di debito o credito, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sui pagamenti online pubblicate dall’AGID.

 

Cosa fare nell’attesa dell’attivazione della piattaforma di pagamento per il pagamento del bollo?

Una soluzione possibile è utilizzare il meccanismo proposto dall’art. 7 del DM 23 gennaio 2004 del Min. Economia e Finanze.

In questo caso l’Amministrazione invierà la dovuta comunicazione all’Agenzia con il numero degli atti previsti (che comprenderà sia le richieste inviate dai cittadini e sia gli atti emessi dall’Amministrazione), e il richiedente che invia l’istanza via web (cittadino o impresa) verserà all’Amministrazione l’importo del bollo all’atto dell’invio della richiesta.

In questo modo si ottiene il medesimo risultato, e spetterà all’Amministrazione versare e rendicontare le somme ricevute a titolo di imposta di bollo all’Agenzia delle Entrate.

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